Art. 2.
(Insindacabilità).

      1. Il magistrato non è perseguibile, né in sede penale né in sede civile né in sede disciplinare, per l'interpretazione e per l'applicazione del diritto compiuta nell'esercizio dell'attività giudiziaria.
      2. Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di valutazione del fatto e delle prove.